Il tirocinio formativo: un'opportunità per le aziende
Introdotto dalla legge 196/97 per facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani, e regolamentato in Emilia Romagna dalla L.R. n. 1 del 4/3/2019 in vigore dal 1/7/2019, il tirocinio formativo è uno strumento che permette al tirocinante di effettuare un’esperienza diretta in una realtà aziendale.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e, successivamente ad esso, si potrà instaurare un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, compreso quello di apprendistato.
Al termine del tirocinio, è previsto il riconoscimento ufficiale, tramite colloquio, delle capacità e conoscenze acquisite durante il periodo formativo, attraverso il Servizio Regionale di Formalizzazione delle Competenze (SRFC) finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).
Quanti tirocinanti si possono ospitare?
Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente è in relazione ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti), nonché a tempo determinato (con data di inizio del contratto a termine anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza successiva alla fine del tirocinio) in forza nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.
In deroga ai limiti predetti, i soggetti ospitanti possono attivare un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei 24 mesi precedenti, fino ad un massimo di 4 tirocinanti. Si specifica che per usufruire della deroga al limite massimo di tirocinanti i contratti di lavoro subordinato devono avere una durata di almeno 6 mesi e possono essere anche a tempo parziale con un orario ridotto non inferiore al 50%.
Presupposti e condizioni di attivazione
Divieti a carico del soggetto ospitante
Ai fini della legittimità del tirocinio il soggetto ospitante non può:
Durata del tirocinio
Nella generalità dei casi la durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a 6 mesi. In caso di attivazione di tirocinio con persone con disabilità la durata massima è pari a 24 mesi; sarà, invece, di 12 mesi con persone svantaggiate. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi. Nel caso in cui il soggetto ospitante svolga un’attività stagionale la durata minima è di 1 mese.
Indennità di partecipazione per il tirocinante
E’ previsto l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un’indennità mensile di partecipazione di almeno 450,00 Euro – salvo eccezioni legate alla percezione di forme di sostegno al reddito – laddove il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata su base mensile del tirocinio. L’impresa ospitante dovrà rilasciare al tirocinante, ai fini fiscali, la certificazione dei redditi percepiti.
Tempi di attivazione
I tirocini formativi sono attivabili solo dopo l’accreditamento da parte del tirocinante al portale “Lavoro per Te” Regione Emilia Romagna e solamente se autorizzati dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. L’autorizzazione viene rilasciata dopo 10 giorni dall’invio delle comunicazioni da parte del soggetto promotore a seguito della verifica della loro idoneità e congruenza.
Per informazioni:
ISCOM BOLOGNA
Ufficio Tirocinio
Strada Maggiore, 23 Bologna
Tel. 051.6487761
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